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Risoluzione delle Nazioni Unite 61/113 del 14 dicembre 2006 “L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite riafferma il diritto di ogni persona sfollata, a causa delle ostilità del giugno 1967 e seguenti, di ritornare alle proprie case o ai rispettivi luoghi di residenza nei territori occupati da Israele nel 1967” |
Art. 53 IV Convenzione di Ginevra È vietato alla potenza occupante di distruggere beni mobili o immobili appartenenti individualmente o collettivamente a persone private, allo Stato o a enti pubblici, a organizzazioni sociali o a cooperative. |