http://www.ilfattoquotidiano.it/ Risoluzione ONU 1973/2011 sulla Libia. Traduzione italiana dal testo inglese. Il Consiglio di Sicurezza, Deplorando il mancato rispetto della risoluzione 1970 (2011) da parte delle autorità libiche, Esprimendo profonda preoccupazione per il deteriorarsi della situazione, l’incremento della violenza e le numerose vittime civili, Ribadendo la responsabilità spettante alle autorità libiche di proteggere la popolazione della Libia e riaffermando che grava sulle parti in causa nei conflitti armati la responsabilità primaria di prendere tutte le misure possibili per garantire la protezione dei civili, Condannando le gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani, comprendenti arbitrarie Condannando altresì gli atti di violenza e di intimidazione commessi dalle autorità libiche contro giornalisti, professionisti della comunicazione e personale di organizzazioni collettive, ed esortando tali autorità ad ottemperare ai propri obblighi in base al diritto umanitario internazionale come indicato nella risoluzione 1738 (2006), Considerato che i diffusi e sistematici attacchi attualmente in corso nella Jamahiriya Libica contro la popolazione civile potrebbero configurare la fattispecie di crimini contro l’umanità, Richiamando il paragrafo 26 della risoluzione 1970 (2011) in cui il Consiglio si dichiarava pronto a considerare l’adozione di ulteriori misure appropriate, ove necessario, per agevolare e sostenere il ritorno delle agenzie umanitarie e rendere disponibile l’assistenza umanitaria e le altre forme di assistenza ad essa collegate nella Jamahiriya libica, Esprimendo la propria determinazione ad assicurare la protezione dei civili e delle aree a Richiamando la condanna delle non lievi (serious) violazioni dei diritti umani e del diritto Tenuto conto del comunicato finale dell’Organizzazione della Conferenza Islamica dell’8 marzo 2011, del comunicato del Consiglio di Pace e Sicurezza dell’Unione Africana del 10 marzo 2011, che istituiva un’Alto Comitato ad hoc per la Libia, Tenuto conto altresì della decisione del Consiglio della Lega degli Stati Arabi del 12 marzo 2011 di sollecitare l’imposizione di una zona di non volo all’aviazione militare libica e di istituire zone di sicurezza in luoghi esposti al fuoco quale misura precauzionale per consentire la protezione del popolo libico e dei cittadini stranieri residenti nella Jamahiriya Araba di Libia, Tenuto conto inoltre dell’appello ad un immediato cessate il fuoco lanciato dal Segretario Generale il 16 marzo 2011, Richiamando la sua decisione di deferire la situazione nella Jamahiriya Araba di Libia al Ribadendo la sua preoccupazione per la sorte di profughi e lavoratori stranieri costretti a fuggire davanti alla violenza nella Jamahiriya Araba di Libia, apprezzando la disponibilità degli stati confinanti, in particolare Tunisia ed Egitto, ad andare incontro alle esigenze di quei profughi e lavoratori stranieri, e invitando la comunità internazionale a sostenere tali sforzi, Deplorando il persistente impiego di mercenari da parte delle autorità libiche, Esprimendo preoccupazione anche per la sicurezza dei cittadini stranieri e i loro diritti nella Jamahiriya Araba di Libia, Apprezzando la nomina da parte del Segretario Generale del suo Inviato Speciale in Libia, Abdel- Elah Mohamed Al-Khatib ed appoggiando i suoi sforzi per addivenire ad una soluzione sostenibile e pacifica della crisi nella Jamahiriya Araba di Libia, Riaffermando il proprio impegno a salvaguardare la sovranità, indipendenza, integrità territoriale e unità nazionale della Jamahiriya Araba di Libia, Riconoscendo che la situazione nella Jamahiriya Araba di Libia continua a costituire una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale, Deliberando in base al Capo VII dello Statuto delle Nazioni Unite, 1. Richiede l’immediata adozione di un cessate il fuoco e la completa cessazione di ogni 2. Sottolinea l’esigenza di intensificare gli sforzi per addivenire ad una soluzione della crisi che risponda alle legittime richieste del popolo libico e prende atto delle decisioni del 3. Richiede che le autorità libiche ottemperino ai loro obblighi in base al diritto internazionale, compreso il diritto umanitario internazionale e la normativa sui diritti umani e sui profughi, e prendano tutti i provvedimenti necessari per proteggere i civili e soddisfare i loro bisogni essenziali, nonché per assicurare il passaggio rapido e senza ostacoli dell’assistenza umanitaria; Protezione dei civili 4. Autorizza gli Stati Membri che ne abbiano informato il Segretario Generale, che agiscano su iniziativa nazionale o attraverso organizzazioni o accordi regionali, operando in collaborazione con il Segretario Generale, a prendere tutte le misure necessarie, anche senza tener conto del paragrafo 9 della risoluzione 1970 (2011), per proteggere i civili e le aree a popolazione civile minacciate di attacco nella Jamahiriya Araba di Libia, compresa Bengasi, escludendo una forza di occupazione straniera di qualsiasi forma e su qualsiasi parte del territorio libico, e richiede agli Stati Membri interessati di informare immediatamente il Segretario Generale sulle misure che prendono in base all’autorizzazione conferita con questo paragrafo, le quali saranno immediatamente comunicate al Consiglio di Sicurezza; 5. Riconosce l’importante ruolo della Lega degli Stati Arabi nelle materie attinenti al Zona di non volo 6. Delibera di imporre un’interdizione su tutti i voli nello spazio aereo della Jamahiriya Araba di Libia, allo scopo di contribuire a proteggere i civili; 7. Delibera altresì che l’interdizione imposta dal paragrafo 6 non si applicherà ai voli il cui unico scopo sia di carattere umanitario, come quello di prestare assistenza o agevolare la prestazione di assistenza, ivi compresi gli approvvigionamenti medici, il cibo, gli operatori umanitari e l’assistenza connessa, o l’evacuazione di cittadini stranieri dalla Jamahiriya Araba di Libia, né si applicherà ai voli autorizzati dai paragrafi 4 o 8, né ad altri voli che siano ritenuti necessari dagli Stati operanti in base all’autorizzazione conferita dal paragrafo 8, in quanto destinati a beneficio del popolo libico, e che tali voli saranno coordinati con qualunque meccanismo istituito in base al paragrafo 8; 8. Autorizza gli Stati Membri che abbiano informato il Segretario Generale e il Segretario 9. Invita tutti gli Stati Membri, che agiscano su iniziativa nazionale o attraverso organizzazioni o accordi regionali, a fornire assistenza, compresa qualsiasi autorizzazione al sorvolo risulti necessaria allo scopo di attuare i paragrafi 4, 6, 7 e 8 supra; 10.Richiede agli Stati Membri interessati di coordinarsi strettamente l’uno con l’altro e col 11.Delibera che gli Stati Membri interessati informeranno immediatamente il Segretario 12.Richiede al Segretario Generale di informare immediatamente il Consiglio sulle azioni Imposizione dell’embargo sulle armi 13.Delibera che il paragrafo 11 della risoluzione 1970 (2011) sia sostituito dal seguente 14.Richiede agli Stati Membri che operano in alto mare in base al paragrafo 13 supra di 15.Richiede a qualsiasi Stato Membro, che agisca su iniziativa nazionale o attraverso 16.Deplora il persistere dell’afflusso di mercenari nella Jamahiriya Araba di Libia e invita tutti gli Stati Membri ad ottemperare rigorosamente ai propri obblighi in base al paragrafo 9 della risoluzione 1970 (2011) per impedire l’accesso di personale mercenario armato alla Jamahiriya Araba di Libia; Interdizione ai voli 17.Delibera che tutti gli Stati neghino a qualsiasi aereo registrato nella Jamahiriya Araba di Libia o gestito o posseduto da cittadini o imprese libiche l’autorizzazione a decollare dal proprio territorio o atterarvi o sorvolarlo, a meno che lo specifico volo non sia stato 18.Delibera che tutti gli Stati neghino a qualsiasi aereo l’autorizzazione a decollare dal proprio territorio, atterrarvi o sorvolarlo, se dispongono di informazioni che facciano Congelamento dei beni 19.Delibera che il congelamento dei beni imposto dai paragrafi 17, 19, 20 e 21 della risoluzione 1970 (2011) sia applicato a tutti i fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche che si trovino nei loro territori e che siano posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, dalle autorità libiche, come designate dal Comitato, o da individui o entità che agiscano per loro conto o su loro istruzioni, o da entità possedute o controllate da esse, come designate dal Comitato, e delibera ulteriormente che tutti gli Stati faranno sì che sia impedito ai propri cittadini o ad altri individui o entità nel proprio territorio di rendere disponibile qualsiasi fondo o attività finanziaria o risorsa economica a favore o beneficio delle autorità libiche, come designate dal Comitato, o di individui o entità che agiscano per loro conto o su loro istruzioni, o di entità possedute o controllate da esse, come designate dal Comitato, e prescrive al Comitato di designare tali autorità libiche, individui o entità entro 30 giorni dalla data di approvazione di questa risoluzione e successivamente ove ciò sia appropriato; 20.Afferma la propria determinazione a far sì che i beni congelati in applicazione del paragrafo 17 della risoluzione 1970 (2011) siano, in una fase successiva, resi disponibili appena possibile a favore e beneficio del popolo della Jamahiriya Araba di Libia; 21.Delibera che tutti gli Stati prescrivano ai propri cittadini, alle persone soggette alla loro Seguono due sezioni delle quali si fornisce la sintesi. Designazioni (paragrafi 22-23) Questa sezione fa riferimento agli Allegati I e II che elencano individui ed entità soggetti a restrizioni di viaggio e congelamento dei beni, e attribuisce al Consiglio e al “Comitato” istituito dalla risoluzione 1970 (2011) la facoltà di estendere tali sanzioni ad ulteriori individui ed entità. Commissione di esperti (paragrafi 24-29): La risoluzione si conclude con i seguenti paragrafi: 28. Riafferma la propria intenzione di mantenere sotto continua osservazione gli atti delle 29. Delibera di rimanere attivamente investito della questione.
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