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14/2/20

 

Gregoretti, giustizia politica: oggi Salvini, domani chiunque

 

Il caso Salvini-Gregoretti? Ne va del principio della separazione dei poteri, garanzia dello Stato di diritto. Tutto nasce da un divieto di sbarco. C’è o no c’è il reato di sequestro di persona? È un’accusa basata su una fattispecie di reato a dir poco incongrua, addirittura bizzarra. Innanzitutto non è chiaro chi sarebbero stati gli esecutori materiali del sequestro. Chi concretamente ha posto in essere la condotta criminosa? L’equipaggio? Inoltre il sequestro di persona è un reato di carattere permanente, significa che l’offesa del bene giuridico si protrae nel tempo. Il fatto è avvenuto sotto i riflettori del mondo. Sulla nave salirono anche rappresentanti delle istituzioni. A fronte di un episodio di quella gravità, al quale tutti hanno avuto modo di assistere, perché la polizia giudiziaria ad esempio non è intervenuta? Un sequestro di persona che nessuno avrebbe fatto nulla per impedire o interrompere. Dunque si tratta al massimo di un limitazione della libertà di circolazione, secondo quanto stabilito dall’articolo 16 della Costituzione. Se fosse arrivata per ipotesi un’altra nave disposta a trasferire i migranti altrove, il ministro dell’interno lo avrebbe forse impedito? No di certo. L’ipotesi del sequestro non regge nella maniera più assoluta. E comunque le libertà, tutte le libertà, non sono mai assolute, ma incontrano dei limiti.

 

Il 20 gennaio scorso l’ex ministro Salvini ha chiesto a tutti componenti della Giunta per le immunità, compresi i senatori della Lega, di essere mandato a processo, nella convinzione di avere difeso l’interesse nazionale. Sul piano politico il messaggio è chiaro: l’ex ministro ritiene di avere agito nell’interesse dell’Italia difendendone i confini, la sovranità, il diritto-dovere del governo di regolare il fenomeno migratorio e di reprimere il traffico di esseri umani da parte di organizzazioni criminali. Il senatore Salvini ritiene pertanto di non avere nulla da temere da un processo. Ma la questione è più complessa. L’autorizzazione a procedere riguarda esattamente un punto specifico: non si entra nella fattispecie del reato di sequestro. Si deve soltanto giudicare se il ministro abbia agito ai sensi della legge costituzionale 1/1989 “per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di governo”. Certo, si può dissentire sulla decisione di chiudere i porti. La questione è divisiva e non riguarda solo l’Italia.

 

Guardate cosa succede quotidianamente alle frontiere francesi. Ma che la decisione dell’ex ministro fosse atto politico – e per definizione libero nel fine e insindacabile dall’autorità giudiziaria – è un dato assolutamente evidente. La concessione dell’autorizzazione a procedere da parte del Senato è un precedente pericoloso: significa che, per non essere indagati dalla magistratura, da oggi in poi si dovrebbe fare entrare in Italia, unico paese al mondo, chiunque si presentasse alle frontiere senza documenti. La questione comunque prescinde dalla persona Matteo Salvini. Oggi la questione  riguarda Salvini, ma domani potrebbe riguardare qualunque altro ministro al posto suo. Domani, qualsiasi altro ministro potrebbe essere indagato dalla magistratura per avere appunto esercitato funzioni politiche. Posso dire che personalizzare la vicenda è un grave errore. Nell’autorizzazione a procedere non è in gioco l’avversario politico da abbattere, anche perché l’avversario politico non si abbatte per via giudiziaria, semmai lo si batte nelle urne. Ne va invece del principio della separazione dei poteri, postulato del moderno costituzionalismo e garanzia dello Stato di diritto.

 

Conte ha accusato Salvini dicendo che la sua non è stata una scelta collegiale dell’esecutivo e ha distinto tra sbarco e ricollocazione: Salvini ha impedito lo sbarco, mentre il premier si occupava di trovare i paesi disposti ad accogliere. È una motivazione che non convince dal punto di vista costituzionale. Secondo l’articolo 95 della Costituzione, il presidente del Consiglio dirige la politica generale del governo e ne è responsabile, innanzitutto di fronte al Parlamento e in attuazione del mandato ricevuto. Se il presidente del Consiglio reputa inaccettabile e ingiustificabile l’atto politico o amministrativo di un ministro, ha il potere, ai sensi della legge 400/1988, di sospenderne l’adozione. Ma non c’è stato niente di tutto questo: non soltanto Conte non ha disconosciuto ufficialmente l’operato di Salvini, ma nemmeno ha sospeso la sua azione. Se non lo ha fatto, implicitamente ha avallato l’operato di un ministro che agiva con il consenso di tutto il governo. Ricordiamoci dell’articolo 40 del codice penale: “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.

 

Ora Salvini potrebbe incorrere nelle due fattispecie previste: la sospensione, che ha carattere retroattivo, come ha detto la Corte Costituzionale nel 2015, e che può concretizzarsi a seguito di condanna di primo grado. Può arrivare fino a 18 mesi. L’altra misura prevista è l’incandidabilità per coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva a più di 2 anni di reclusione per reati punibili almeno fino a 4 anni. Poiché il reato di sequestro aggravato è punibile da 3 a 15 anni, si rientra anche in questa ipotesi. I tempi? Non sono fattispecie immediate, ma potrebbero prima o poi arrivare. Si apre un capitolo complesso, lungo e irto di insidie. La richiesta di autorizzazione a procedere su una questione come questa, che è politica per definizione, non sarebbe mai dovuta neppure arrivare nelle aule parlamentari. Sottoporre a sindacato giudiziario atti politici rischia di trasformare gli stessi atti giudiziari in atti politici. La deriva illiberale che ne potrebbe derivare è evidente.  Ritengo che su questo gigantesco conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato si dovrà prima o poi pronunciare la Corte Costituzionale.

 

(Ginevra Cerrina Feroni, dichiarazioni rilasciate a Federico Ferraù per l’intervista “Il voto del Senato non riguarda solo Salvini, ma tutti i politici”, pubblicata dal “Sussdiario” il 12 febbraio 2020. La professoressa Cerrina Feroni è docente ordinario di diritto costituzionale nell’università di Firenze. Il caso esaminato, com’è noto, riguarda la decisione di Salvini di impedire lo sbarco della nave Gregoretti, della Guardia Costiera, con a bordo 131 immigrati. Il 25 luglio 2019 la Gregoretti recuperò in acque Sar maltesi 50 migranti imbarcati dal peschereccio Giarratano e altri 91 da un pattugliatore della Guardia di Finanza. Vennero fatti sbarcare a Pozzallo il 31 luglio e poi redistribuiti nei paesi europei disponibili ad accoglierli).

 

Il caso Salvini-Gregoretti? Ne va del principio della separazione dei poteri, garanzia dello Stato di diritto. Tutto nasce da un divieto di sbarco. C’è o no c’è il reato di sequestro di persona? È un’accusa basata su una fattispecie di reato a dir poco incongrua, addirittura bizzarra. Innanzitutto non è chiaro chi sarebbero stati gli esecutori materiali del sequestro. Chi concretamente ha posto in essere la condotta criminosa? L’equipaggio? Inoltre il sequestro di persona è un reato di carattere permanente, significa che l’offesa del bene giuridico si protrae nel tempo. Il fatto è avvenuto sotto i riflettori del mondo. Sulla nave salirono anche rappresentanti delle istituzioni. A fronte di un episodio di quella gravità, al quale tutti hanno avuto modo di assistere, perché la polizia giudiziaria ad esempio non è intervenuta? Un sequestro di persona che nessuno avrebbe fatto nulla per impedire o interrompere. Dunque si tratta al massimo di un limitazione della libertà di circolazione, secondo quanto stabilito dall’articolo 16 della Costituzione. Se fosse arrivata per ipotesi un’altra nave disposta a trasferire i migranti altrove, il ministro dell’interno lo avrebbe forse impedito? No di certo. L’ipotesi del sequestro non regge nella maniera più assoluta. E comunque le libertà, tutte le libertà, non sono mai assolute, ma incontrano dei limiti.

 

Il 20 gennaio scorso l’ex ministro Salvini ha chiesto a tutti componenti della Giunta per le immunità, compresi i senatori della Lega, di essere mandato a processo, nella convinzione di avere difeso l’interesse nazionale. Sul piano politico il messaggio è chiaro: l’ex ministro ritiene di avere agito nell’interesse dell’Italia difendendone i confini, la sovranità, il diritto-dovere del governo di regolare il fenomeno migratorio e di reprimere il traffico di esseri umani da parte di organizzazioni criminali. Il senatore Salvini ritiene pertanto di non avere nulla da temere da un processo. Ma la questione è più complessa. L’autorizzazione a procedere riguarda esattamente un punto specifico: non si entra nella fattispecie del reato di sequestro. Si deve soltanto giudicare se il ministro abbia agito ai sensi della legge costituzionale 1/1989 “per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di governo”. Certo, si può dissentire sulla decisione di chiudere i porti. La questione è divisiva e non riguarda solo l’Italia.

 

Guardate cosa succede quotidianamente alle frontiere francesi. Ma che la decisione dell’ex ministro fosse atto politico – e per definizione libero nel fine e insindacabile dall’autorità giudiziaria – è un dato assolutamente evidente. La concessione dell’autorizzazione a procedere da parte del Senato è un precedente pericoloso: significa che, per non essere indagati dalla magistratura, da oggi in poi si dovrebbe fare entrare in Italia, unico paese al mondo, chiunque si presentasse alle frontiere senza documenti. La questione comunque prescinde dalla persona Matteo Salvini. Oggi la questione  riguarda Salvini, ma domani potrebbe riguardare qualunque altro ministro al posto suo. Domani, qualsiasi altro ministro potrebbe essere indagato dalla magistratura per avere appunto esercitato funzioni politiche. Posso dire che personalizzare la vicenda è un grave errore. Nell’autorizzazione a procedere non è in gioco l’avversario politico da abbattere, anche perché l’avversario politico non si abbatte per via giudiziaria, semmai lo si batte nelle urne. Ne va invece del principio della separazione dei poteri, postulato del moderno costituzionalismo e garanzia dello Stato di diritto.

 

Conte ha accusato Salvini dicendo che la sua non è stata una scelta collegiale dell’esecutivo e ha distinto tra sbarco e ricollocazione: Salvini ha impedito lo sbarco, mentre il premier si occupava di trovare i paesi disposti ad accogliere. È una motivazione che non convince dal punto di vista costituzionale. Secondo l’articolo 95 della Costituzione, il presidente del Consiglio dirige la politica generale del governo e ne è responsabile, innanzitutto di fronte al Parlamento e in attuazione del mandato ricevuto. Se il presidente del Consiglio reputa inaccettabile e ingiustificabile l’atto politico o amministrativo di un ministro, ha il potere, ai sensi della legge 400/1988, di sospenderne l’adozione. Ma non c’è stato niente di tutto questo: non soltanto Conte non ha disconosciuto ufficialmente l’operato di Salvini, ma nemmeno ha sospeso la sua azione. Se non lo ha fatto, implicitamente ha avallato l’operato di un ministro che agiva con il consenso di tutto il governo. Ricordiamoci dell’articolo 40 del codice penale: “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.

 

Ora Salvini potrebbe incorrere nelle due fattispecie previste: la sospensione, che ha carattere retroattivo, come ha detto la Corte Costituzionale nel 2015, e che può concretizzarsi a seguito di condanna di primo grado. Può arrivare fino a 18 mesi. L’altra misura prevista è l’incandidabilità per coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva a più di 2 anni di reclusione per reati punibili almeno fino a 4 anni. Poiché il reato di sequestro aggravato è punibile da 3 a 15 anni, si rientra anche in questa ipotesi. I tempi? Non sono fattispecie immediate, ma potrebbero prima o poi arrivare. Si apre un capitolo complesso, lungo e irto di insidie. La richiesta di autorizzazione a procedere su una questione come questa, che è politica per definizione, non sarebbe mai dovuta neppure arrivare nelle aule parlamentari. Sottoporre a sindacato giudiziario atti politici rischia di trasformare gli stessi atti giudiziari in atti politici. La deriva illiberale che ne potrebbe derivare è evidente.  Ritengo che su questo gigantesco conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato si dovrà prima o poi pronunciare la Corte Costituzionale.

 


Ginevra Cerrina Feroni, dichiarazioni rilasciate a Federico Ferraù per l’intervista “Il voto del Senato non riguarda solo Salvini, ma tutti i politici”, pubblicata dal “Sussidiario” il 12 febbraio 2020. La professoressa Cerrina Feroni è docente ordinario di diritto costituzionale nell’università di Firenze. Il caso esaminato, com’è noto, riguarda la decisione di Salvini di impedire lo sbarco della nave Gregoretti, della Guardia Costiera, con a bordo 131 immigrati. Il 25 luglio 2019 la Gregoretti recuperò in acque Sar maltesi 50 migranti imbarcati dal peschereccio Giarratano e altri 91 da un pattugliatore della Guardia di Finanza. Vennero fatti sbarcare a Pozzallo il 31 luglio e poi redistribuiti nei paesi europei disponibili ad accoglierli.

 

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