http://www.aldogiannuli.it/ 24 Giu2019
Casapound fuorilegge? Vediamo un po’ che si può fare… di Aldo Giannuli
L’Anpi ha chiesto la messa fuorilegge di Casapound come organizzazione neo fascista (ai sensi della XII disposizione finale della Costituzione), immediatamente dopo, Repubblica, la Cgil, Sinistra Italiana ecc si sono associati. Nel suo documento l’Anpi si rivolge direttamente al Ministro dell’Interno Salvini. Sono d’accordissimo sul fatto che ormai, dopo le aggressioni ai giovani del Cinema America, dopo le spedizioni contro la famiglia rom che aveva ottenuto legalmente una casa popolare eccetera, la presenza di Casapound non sia più tollerabile e la questione vada risolta una volta per tutte, ma siamo sicuri che sia questa la via migliore? Mettiamo un po’ di ordine nella discussione: la XII disposizione finale della Costituzione non è immediatamente applicativa, occorre procedere ai sensi della “legge Scelba” che sanziona la ricostituzione del disciolto partito fascista. Salvini (e potete immaginare quanta simpatia mi ispiri il personaggio) non può sciogliere un’organizzazione motu proprio (e meno male!), per farlo occorre un a sentenza definitiva passata in giudicato che riconosca quella organizzazione come ricostituzione del partito fascista. Ci sono alcuni precedenti (pochi in verità): nel 1973 On fu sciolto dopo una sentenza di primo grado che lo indicava come partito fascista. La cosa suscitò molte perplessità in Aldo Moro che era certamente antifascista ma era un giurista, Taviani, come lui stesso ammise, era cosciente di star facendo una forzatura ma decise ugualmente di farla come misura politica. Un anno dopo toccò ad Avanguardia Nazionale, il gruppo di Delle Chiaie, ma si era in un momento particolare segnato da frequenti stragi e tentativi di colpo di Stato ed è piuttosto improbabile che oggi un Ministro dell’Interno (anche a prescindere dalle sue idee politiche) possa decidere uno scioglimento dopo una sentenza solo di primo grado. Anche perché la natura del reato è piuttosto sfuggente ed offre molti appigli alla difesa, anche se la XII disposizione diche che è vietata la ricostruzione del partito fascista “sotto ogni forma”, peraltro sarebbe necessario ascoltare molte decine di testimoni (fra poliziotti, carabinieri, vittime di aggressioni, esperti eccetera). Personalmente non credo che la natura fascista di Casapound sia dubitabile, ma si aprirebbe una discussione molto complessa e sicuramente non breve. Dunque, questo significa un percorso di non meno 5 anni, il che non è esattamente quello che vogliamo. In ogni caso, cari amici e compagni, se pensate che questa sia la strada la percorrere, non servono i comunicati: prendete carta bollata e penna ed andate alla Procura della Repubblica di Roma a depositare una denuncia per ricostituzione del partito fascista. Possibilmente firmate tutti la denuncia (Presidente dell’Anpi, direttore di Repubblica, Segretario generale della Cgil , segretario reggente di Sinistra Italiana eccetera) e curate prima un libro bianco con l’elenco degli episodi, i documenti, le foto, insomma le prove a supporto. Per la verità diverse articolazioni periferiche di Casapound sono state denunciate e sono sotto inchiesta in diverse città (credo Napoli e Bari oltre che altre città).
Personalmente non sono convinto che sia questa la strada più rapida e produttiva. E non credo che la configurazione di Casapound come gruppo fascista sia il profilo più esaustivo. La cosa la vedrei in modo diverso e la strada più consistente credo sia quella del 416 bis, l’associazione a delinquere di stampo mafioso. In primo luogo abbiamo un’impressionante serie di reati certissimi e reiterati: incitamento all’odio razziale, ripetute violenze private, intimidazioni eccetera eccetera. Ed è evidente in vincolo associativo che collega i molti casi. Sembra palese che non si tratti di azioni scollegate e che è a Casapound che esse fanno capo. Dunque possiamo parlare di associazione a delinquere (in fondo, se più di tre persone aggrediscono insieme qualcuno è evidente che ci sia il reato associativo). Il problema, semmai, è come classificare l’associazione, se semplice o di stampo mafioso e qui ci sono diversi elementi da prendere in considerazione: i non infrequenti rapporti con alcuni clan romani, ma soprattutto l’uso del metodo intimidatorio. Vorrei ricordare che è esattamente sulla considerazione della valenza intimidatoria dei metodi d’azione delle organizzazioni degli imputati (anche in assenza di fatti di sangue) che la corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto di poter applicare il 416 bis. Nel nostro caso c’è da investigare sui rapporti con i clan romani e con i relativi traffici. Ovviamente è un’ipotesi tutta da costruire, ma va detto che si tratterebbe di un capo di imputazione ben più pesante e tale da consentire, anche al Ministero dell’interno, interventi restrittivi anche in presenza di una condanna di primo grado. Perché non pensarci?
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