http://www.palestinarossa.it/ Non esiste una guerra israelo-palestinese La questione palestinese è di una evidenza assoluta. Ha un suo fondamento talmente incontrovertibile che non metterebbe conto di parlarne. La Palestina è una realtà assoggettata con le armi. Lo strapotere militare di Israele, incoraggiato, foraggiato, coperto di impunità da tutti i governi occidentali, tenta di mettere i palestinesi in condizioni di resa e miseria umana, morale ed economica. Come dimostra la storia non c'è riuscito e non ci riuscirà mai. Ma è necessario sgomberare il campo dall'uso di una terminologia errata, che corrisponde oltretutto a precise posizioni politiche riguardo a ciò che accade in Palestina, e fare chiarezza. Quella in corso non è una guerra. Wright definiva la guerra come: contatto violento, attraverso la forza armata, di entità distinte ma simili1, quindi in certa maniera un conflitto tra “pari”. Nessuno potebbe in buona fede affermare che palestinesi e israeliani possano collocarsi su uno stesso piano, né dal punto di vista delle forze, delle risorse e delle alleanze a disposizione, né per quanto riguarda lo status politico (Israele è riconosciuto come stato, la Palestina no). La guerra presuppone, inoltre, uno scontro deliberato, dichiarato e agito da entrambi gli attori di un conflitto. Israele, pur senza aver mai dichiarato ufficialmente guerra, attacca la popolazione palestinese, e non solo nella maniera più evidente come accade periodicamente a Gaza, mentre dall'altra parte non esiste un esercito e nemmeno una milizia organizzata in grado di scontrarsi ad armi pari. È vero che il ventesimo secolo ci ha abituati a definizioni funambolesche come “guerra difensiva” o “preventiva”, ma sappiamo bene che dietro questi termini si è sempre celata un'aggressione imperialista, i cui fini sono strategici ed economici. Al più, si potrebbe sostenere che si tratta di un conflitto coloniale, ma anche questa definizione risulterebbe riduttiva rispetto a ciò che sta avvenendo. Quello perpetrato in Palestina è un vero e proprio genocidio2, come viene denunciato da diversi gruppi e organizzazioni. Ma esaminiamo la definizione nel dettaglio. La “Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio” nell'articolo II definisce il genocidio come: “uno dei seguenti atti effettuato con l'intento di distruggere, totalmente o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale: a. Uccidere membri del gruppo; b. Attentare in modo grave all’integrità fisica o mentale dei membri del gruppo; c. Influenzare deliberatamente le condizioni di vita del gruppo con lo scopo di portare alla sua distruzione fisica totale o parziale; d. Imporre misure tese a impedire le nascite all'interno del gruppo; e. Trasferire forzatamente bambini del gruppo in un altro gruppo.” Nello specifico, se andiamo ad esaminare il tipo di azioni elencate dalla Convenzione ONU, si può verificare come siano state poste in atto ai danni della popolazione palestinese. Non solo, quindi, l’uccisione diretta, che è l'aspetto più macroscopico, ma anche l’attentato grave all’integrità fisica e mentale (ad esempio con l’incarcerazione, la tortura, la menomazione attraverso l'uso di armi convenzionali e non convenzionali, ecc.); la sottomissione intenzionale della popolazione a condizioni di esistenza dirette a provocare la sua eliminazione fisica (le condizioni di vita nella striscia di Gaza sono un esempio lampante, ma lo stesso vale per la Cisgiordania e per i numerosi campi profughi, oltre alla distruzione pressoché totale dell'economia palestinese); le misure atte ad impedire le nascite nell’ambito della comunità (pensiamo alle molte partorienti fermate nei check-point, o al danneggiamento delle strutture sanitarie); il “rapimento” dei bambini (arresti continui, alto numero di minori incarcerati, anche sotto i 16 anni)3. E gli esempi potrebbero essere molto più numerosi. Ma la questione è ancora più complessa. Quando si parla di genocidio, un elemento fondamentale è l'intenzione genocida, il desiderio di distruggere una popolazione in quanto tale (spesso assieme alla sua memoria culturale) e non solo quello di assicurarsi il controllo di territori o risorse economiche eliminando gli oppositori reali o potenziali. Nel genocidio, il massacro è un fine e non un mezzo4. Anche in questo caso, lo scopo non è solo quello di appropriarsi della terra, ma piuttosto quello di cancellare un intero popolo e la memoria stessa della sua esistenza, fino a negare che sia mai esistita un'identità palestinese in quanto tale, e questo allo scopo di validare la leggenda fondativa di uno stato ebraico come “terra promessa”, di rendere vera la definizione “una terra senza un popolo per un popolo senza terra”5. Perchè allora nessuno stato o organismo internazionale denuncia questo crimine? La risposta è ovvia, tale denuncia spetterrebbe in primis all'ONU, la quale avrebbe anche, in tal caso, il dovere di intervenire per fermarlo6 . Ma l'ONU, che non cerca nemmeno di far rispettare ad Israele le sue numerose risoluzioni, obbedisce ai voleri del suo principale finanziatore, e cioè degli Stati Uniti, il quale continua a dichiarare che Israele ha il diritto di difendersi dagli attacchi dei palestinesi. Ancora una volta la questione viene totalmente capovolta. Ma, soprattutto, denunciare questo crimine significherebbe implicitamente riconoscere ai palestinesi il diritto ad esistere in quanto tali (proprio come il crimine di genocidio fa riferimento alla volontà di eliminare una certa popolazione in quanto tale) e quindi all’autodeterminazione. Note: 1 Wright Q., filosofo e politologo statunitense, in: A Study of War, University of Chicago Press, Chicago1965. 2 Il termine genocidio deriva dal greco (ghénos razza, stirpe) e dal latino (caedo uccidere) ed è stato coniato nel 1944 dal giurista polacco Raphael Lemkin nello scrivere "Il ruolo dell’Asse nell’Europa occupata", intendendo con questo termine la distruzione di un gruppo nazionale o di un gruppo etnico. L'autore vide la necessità di un nuovo termine per descrivere la realtà nuova dell'Olocausto. L'11 dicembre 1946, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite riconobbe il crimine di genocidio con la Risoluzione 96 come "Una negazione del diritto alla vita di gruppi umani, gruppi razziali, religiosi, politici o altri, che siano stati distrutti in tutto o in parte". Il 9 dicembre 1948 fu adottata dall'ONU la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio. La Convenzione delle Nazioni Unite, a cui hanno aderito numerosi Stati, è stata criticata sotto vari aspetti, e in particolare per l’indeterminatezza della pena, lasciata alla discrezione degli Stati firmatari. Anche l’Italia ha aderito alla Convenzione, emanando a tal fine nel 1967 una legge di modifica del proprio codice penale. Per il testo della Convenzione vedere: http://www.preventgenocide.org/it/convenzione.htm 3 A tale proposito sono esemplari le recenti dichiarazioni della parlamentare israeliana Ayelet Shaked http://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/israeli-lawmakers-call-genocide-palestinians-gets-thousands-facebook-likes http://www.presstv.ir/detail/2014/07/16/371556/israel-must-kill-all-palestinian-mothers/. Ricordo che la Convenzione all'articolo III stabilisce che “Saranno puniti i seguenti atti: [...] l’incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio”. 4 Alcuni autori ritengono genocidio un sinonimo di pulizia etnica e di etnocidio, mentre secondo altri si tratta di un fenomeno diverso, almeno per gradazione. Secondo Gérard Prunier, ad esempio, la pulizia etnica è lo sterminio di massa di una parte della popolazione per allontanare i sopravvissuti ed occupare il territorio, mentre nel genocidio vero e proprio non esistono vie di fuga: anche i gruppi religiosi e politici non possono salvarsi attraverso la conversione o la sottomissione. 5 Questa volontà di cancellare l'identità palestinese è ben visibile, ad esempio nella definizione degli abitanti palestinesi dei territori del '48 (oggi Israele) come “cittadini arabi”, o nella volontà di fare di Israele uno stato confessionale (ebraico), distinguendo i cittadini su base religiosa (ebrei, musulmani, cristiani) e non etnica o nazionale. 6 “Art. VIII: Ogni Parte contraente può invitare gli organi competenti delle Nazioni Unite a prendere, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite ogni misura che essi giudichino appropriata ai fini della prevenzione e della repressione degli atti di genocidio”
|
|