aldogiannuli - 19 ago 2014 - Non esiste una definizione univoca del termine “Terrorismo”. Si oscilla fra l’idea che il terrorista sia un combattente illegittimo, in quanto soggetto non statuale, e quella per cui il terrorista è chi faccia ricorso a particolari forme di lotta bandite dal diritto. Nel primo caso terrorista sarebbe ogni combattente irregolare, partigiano, insorto, rivoluzionario, guerrigliero ecc: ma questo travolgerebbe il “diritto di resistenza” contro un ordinamento ingiusto, che è alla base della democrazia, inoltre non esiste Stato, partito o aggregazione politica che non sostenga una qualche lotta armata irregolare. Nel secondo, occorrerebbe definire quali siano le forme di lotta bandite, ma questo finirebbe per includere anche diversi eserciti regolari .…. questa difficoltà di ottenere una definizione insieme chiara, univoca ed esaustiva del fenomeno è, in realtà, il riflesso di una operazione concettualmente sbagliata: presentare come definizione scientifica quello che, invece, è una operazione politica, probabilmente lecita, ma comunque soggettiva ed opinabile. Si rifletta su un dato: nessun combattente irregolare si è mai definito terrorista ma, di volta in volta, patriota, partigiano, rivoluzionario ecc, così come nessun potere sfidato ha mai concessola qualifica di partigiano o simili ai suoi avversari, definendoli invariabilmente terroristi, banditi, criminali ecc …. la qualifica di terrorista contiene una valutazione tesa a delegittimare l’avversario. More>
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