Il 14 aprile 1998 sono stati approvati tre ordini del giorno: sulla formazione alla difesa nonviolenta, sull'obiezione alle spese militari e sulla costituzione dei caschi bianchi.
ß Sulla formazione il Governo si impegna:
1. a costituire entro 6 mesi dall'entrata in vigore della nuova legge sull'obiezione di coscienza un organismo di consulenza avvalendosi anche della collaborazione dei principali Istituti di Ricerca sulla pace (Peace research) italiani ed europei (quali L'UNIP di Rovereto, l'IPRI di Torino, il Centro studi di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli di Padova, il BEOC di Bruxelles, L'IRNC francese, l'Austrian Study Center for Peace and Conflict Resolution di Schlaining, Austria);
2. ad avviare la formazione dei formatori di obiettori di coscienza utilizzando le esperienze già in atto degli Enti per il Servizio Civile e delle associazioni di obiettori, per la pace ed i diritti umani (Lega Obiettori di Coscienza, Movimento Internazionale Riconciliazione, Movimento Nonviolento, Caritas, Associazione Papa Giovanni XXIII, ecc.);
3. ad istituire un "Centro Studi nazionale sulla difesa civile nonviolenta" in collaborazione con le Università, gli Istituti di ricerca sulla pace ed i Centri studi e documentazione dei movimenti nonviolenti italiani già riconosciuti dagli enti locali (Torino, Brescia. Verona, Padova, Perugia, Roma);
4. a convocare almeno ogni due anni un Convegno nazionale sullo stato della ricerca scientifica e sulle esperienze concrete europee ed internazionali di difesa nonviolenta, peacekeeping, peacemaking, peacebuilding;
5. a proporre in sede UE la creazione di un Corpo Civile Europeo di Pace da utilizzare in ambito ONU per la prevenzione dei conflitti armati, cosi come già contenuto nell'Agenda per la Pace di Boutros-Ghali nel 1992;
ß Sui corpi civili di pace il Governo si impegna:
a studiare forme atte alla creazione ed alla formazione operativa di un contingente italiano di Caschi Bianchi
Mercoledì 14 febbraio 2001 è stata approvata la nuova legge di Istituzione del servizio civile nazionale che allart.9 prevede la possibilità che il servizio sia svolto allestero per: <interventi di pacificazione e cooperazione fra i popoli, istituite dalla stessa Unione Europea o da organismi internazionali operanti con le medesime finalità (
) resta salvo quanto previsto dalla legge 230/98>