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Assemblea Regionale Siciliana
Disegno di legge di iniziativa parlamentare
presentato dai Deputati
Leoluca Orlando, Giovanni Barbagallo, Giovanni Ferro, Francesco Forgione, Calogero Micciché, Salvatore Morinello, Egidio Ortisi, Salvatore Raiti, Calogero Speziale
Iniziative per il sostegno e la promozione dei Corpi Civili di Pace
Onorevoli Colleghi,
le tragiche notizie di questi giorni, con l'apparentemente inarrestabile spirale di violenza che l'intervento anglo-americano in Iraq ha innescato, sono la conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, della necessità forte di ripensare, come singoli e come collettività, le modalità di intervento della comunità internazionale nelle situazioni di conflitto e di violazione dei diritti umani.
Al di là del caso specifico e contingente, crediamo fondamentale che la comunità internazionale e le istituzioni avviino una riflessione seria e pacata sugli strumenti di intervento che possono essere adottati ogni volta che la violazione del diritto alla vita e della dignità umana assume contorni tanto catastrofici e sistematici.
Crediamo allora opportuno prestare attenzione ad uno strumento di intervento pacifico e non violento che già in diverse occasioni di conflitto è stato sperimentato in diverse regioni del mondo: quello delle missioni civili di intervento, interposizione e mediazione nonviolenta.
Al di fuori della contrapposizione ideologica tra pacifismo e militarismo, tra nonviolenza e diritto all'uso delle armi, siamo fortemente convinti della necessità, per le Istituzioni democratiche, di sostenere quanti stanno sperimentando metodi diversi che abbiamo innanzitutto come proprio valore fondante il rifiuto della violenza ed il rispetto della vita.
In Palestina come in Colombia, in Kurdistan come in Sri-Lanka, in diverse regioni calde del nostro pianeta le missioni di interposizione civile, le scorte civili, le brigate di pace, le missioni di osservazione sono state sperimentate da gruppi organizzati di diverso orientamento culturale e di diversa ispirazione per proteggere innanzitutto i civili.
Lì dove semplici azioni quotidiane come l'andare a scuola o il procurarsi medicinali diventano momenti di pericolo a volte mortale, la presenza di cittadini stranieri, anche semplici osservatori, può agire da deterrente verso azioni violente, la presenza organizzata di gruppi di civili può da sola e senza il ricorso all'uso della forza, fungere da strumento di prevenzione della violenza.
Il presente disegno di legge, elaborato con la collaborazione del network italiano dei Corpi civili di pace che raccoglie diverse organizzazioni italiane impegnate in questo tipo di attività, vuole quindi far cadere l'attenzione su questi strumenti altri di intervenire nei conflitti, riconoscendone la valenza morale e sociale ed individuando alcuni piccoli strumenti di sostegno.
Iniziative per il sostegno e la promozione dei
Corpi Civili di Pace
Art. 1
1. La Regione Siciliana riconosce e valorizza il ruolo sociale e culturale delle iniziative di risoluzione nonviolenta dei conflitti svolte allestero su iniziativa o con la partecipazione di organizzazioni operanti nel territorio della Regione.
2. La Regione Siciliana riconosce il diritto/dovere di ogni cittadino di adoperarsi per la soluzione nonviolenta dei conflitti.
Art. 2
1. Ai fini della presente legge, per Corpo Civile di Pace si intende un gruppo di cittadini volontari, organizzato da uno o più enti ammessi alla convenzione con lUfficio nazionale per il servizio civile, ai sensi dellarticolo 11 della legge 8 luglio 1998, n. 230, finalizzato ad intervenire in occasione di crisi o di conflitti con azioni pianificate non violente, che comprendono attività di prevenzione, monitoraggio, mediazione, interposizione e riconciliazione fra le parti.
Art. 3
1. In osservanza dei principi espressi allart. 1 comma 2, la Regione Siciliana riconosce ai lavoratori dipendenti dellAmministrazione regionale e/o di enti sottoposti a vigilanza della Regione il diritto di fruire di congedi per la partecipazione a missioni organizzate nellambito dei Corpi Civili di Pace così come definite dall'articolo 2.
2. Il congedo di cui al comma 1 non può superare la durata complessiva di dodici mesi, continuativi o frazionati, nellarco dellintera vita lavorativa.
3. Il congedo può essere fruito solo ed esclusivamente per i periodi di permanenza allestero nellambito delle missioni dei Corpi civili di pace nonché per la partecipazione alle attività di formazione di cui allarticolo 4, qualora queste non si svolgano sul territorio della Regione.
4. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione.
5. Il periodo di congedo è computato nellanzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità, alle mensilità aggiuntive, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto.
6. Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa, ai sensi dellarticolo 8 della legge 23 aprile 1981, n.155
ART. 4
1. Per usufruire del riconoscimento di cui allart. 3, il dipendente dovrà obbligatoriamente aver preso parte, prima della propria partecipazione alle iniziative di cui allart.2, ad uno o più momenti di formazione appositamente realizzati da uno o più enti coinvolti nella organizzazione del Corpo Civile di Pace.
2. Per la realizzazione di tali iniziative di formazione, lAssessorato per la Famiglia è autorizzato a stanziare la somma complessiva di 20.000 Euro annui da destinare alle organizzazioni di cui al comma 1, da attribuire secondo un regolamento che sarà emanato entro trenta giorni dallentrate in vigore della presente legge.
3. Tale regolamento dovrà comunque prevedere che un singolo ente non possa ricevere più di 5.000 euro annui e che tali somme non possano essere utilizzate altro che per i corsi di formazione di cui al comma 1 e per forme di co-finanziamento delle spese di viaggio dei partecipanti ai Corpi Civili, in misura non superiore al 50% delle spese effettive e documentate ed esclusivamente per i viaggi direttamente connessi alla missione dei Corpi civili o ai corsi di formazione di cui al comma 1, qualora questi non si svolgano nel territorio della Regione.
Art. 5
1. In osservanza dei principi espressi allarticolo 1 comma 1, la Regione Siciliana promuove la conoscenza e la partecipazione dei cittadini ai Corpi Civili di Pace.
2. LAssessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare ad enti di cui allarticolo 2 operanti nel territorio della Regione e che siano direttamene coinvolti nella organizzazione di Corpi Civili di Pace da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, un contributo una tantum di euro 15.000 per la realizzazione di una campagna informativa sulla esistenza, sulla metodologia e sulle attività dei Corpi Civili di Pace.
3. Tale contributo sarà erogato preferibilmente ad un Consorzio o una associazione temporanea fra gli Enti stessi al fine di razionalizzare il coordinamento operativo e lefficacia della campagna informativa stessa.
ART. 5
1. Agli oneri derivanti dallattuazione della presente legge, si fa fronte, quanto alle spese derivanti dallapplicazione dellart 4, mediante istituzione di un apposito capitolo di bilancio pluriennale denominato Sostegno ai Corpi civili di pace e, quanto alle spese derivanti dallapplicazione dellart.5, con listituzione, nel bilancio 2005, di un capitolo denominato Promozione degli interventi di risoluzione nonviolenta dei conflitti.
Art. 6
1. La presente legge sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.
2. E fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e di farla rispettare come legge della Regione Siciliana.
Leoluca Orlando
Giovanni Barbagallo
Giovanni Ferro
Francesco Forgione
Calogero Micciché
Salvatore Morinello
Egidio Ortisi
Salvo Raiti
Calogero Speziale
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