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Statuto dell'Associazione Istituto Italiano per la Ricerca della Pace Rete Corpi Civili di Pace, acronimo IPRI-RETE CCP |
Statuto Associazione Istituto di Ricerca per la Pace Rete Corpi Civili di Pace, acronimo IPRI-RETE CCP ART. 1 - COSTITUZIONE 1) E’ costituita in Torino l’Associazione di promozione sociale <Associazione Istituto di Ricerca per la Pace Rete Corpi Civili di Pace > , acronimo: IPRI-RETE CCP. Essa ha sede in Torino, presso il Centro Sereno Regis, via Garibaldi n.13. La eventuale modifica della sede legale non comporta variazioni statutarie. 2) L’associazione trae la propria ispirazione dal riconoscimento di valori considerati fondamentali ed irrinunciabili per l’umanità: PACE, NONVIOLENZA, LIBERTA’, UGUAGLIANZA, GIUSTIZIA, SOLIDARIETA’, SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE. L'Associazione fa riferimento alla Costituzione della Repubblica Italiana entrata in vigore il 1° gennaio 1948, in particolare ai Principi Fondamentali di cui l’art.11 è elemento per noi sostanziale; alla Costituzione dell'Unione Europea del 18 giugno 2004 e alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo approvata nel 1948 dall'O.N.U. 3) I contenuti e la struttura dell’Associazione sono democratici. ART. 2 - FINALITA’ 1) L’Associazione si propone: - la promozione di una Cultura di Pace, partendo dall'Obiezione di Coscienza come forma primaria di azione nonviolenta che interroga la coscienza di ogni essere umano e il suo agire rispetto a comportamenti, norme, leggi ritenuti iniqui o incompatibili con la propria coscienza formata ai valori di cui al punto 2 dell'art.1; - il proporre solidarietà tra le persone al di là della barriere di ogni tipo; - lo studio, l’elaborazione e la sperimentazione di metodologie nonviolente per gestire, risolvere, trasformare i conflitti; - la promozione di modelli di crescita sociale e comunitaria, anche attraverso azioni e progetti di cooperazione internazionale, compatibili con l’ambiente e con un'equa distribuzione delle risorse disponibili fra tutti gli esseri umani; - la costruzione di una realtà comune in Italia capace di interloquire con le istituzioni a tutti i livelli (anche europei) e di progettare e portare avanti percorsi per la creazione dei Corpi Civili di Pace con sperimentazioni concrete di Difesa Popolare Nonviolenta in Italia e all’estero. 2) L'Associazione non ha fini di lucro, pertanto vige il divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite. ART. 3 - METODO 1) L’Associazione persegue il proprio scopo attraverso: - attività di aggiornamento, rivolta all'interno e all'esterno, sul quadro giuridico esistente in materia di obiezione di coscienza e giustizia sociale; - promozione e partecipazione a manifestazioni, convegni, seminari, marce e tutte le azioni attinenti le finalità associative; - attività di collegamento e coordinamento con altri obiettori, con tutte quelle realtà che si impegnano sui temi della pace, della nonviolenza, del servizio civile volontario, dell'obiezione di coscienza, ecc., con gli altri Enti Pubblici e Privati e con le Istituzioni; - attività di cineforum, videoforum o aventi a che fare con gli strumenti della comunicazione di massa per promuovere le proprie finalità; - interazione con altre associazioni di volontariato o realtà sociali anche attraverso strutture federative offrendo collaborazione, aiuto materiale, supporti logistici o realizzando progetti ed iniziative comuni; - studio ed approfondimento su: diritti umani, nonviolenza, corpi civili di pace, difesa popolare nonviolenta, commercio equo e solidale, consumo etico, finanza etica, commercio delle armi, riconversione dell’industria bellica, difesa militare e forze armate, rapporti Nord-Sud del mondo, modelli di sviluppo, ambiente, ecc.; - promozione, progettazione e gestione di attività formative sulle tematiche attinenti le finalità associative, rivolte a soci, obiettori di coscienza, serviziocivilisti volontari, scuole, enti di Servizio Civile, Enti Pubblici, associazioni, gruppi, ecc.; - studiare e possibilmente intervenire sugli indirizzi delle politiche sociali, interloquendo con le istituzioni locali mediante gli strumenti offerti dalle leggi, statuti e regolamenti comunali e provinciali; - la possibilità di costituire sede territoriali della Associazione previa approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale. ART. 4 - ORGANI 1) Sono organi dell’Associazione: - l’Assemblea dei Soci; - il Consiglio Direttivo Nazionale; - il Presidente. ART. 5 - ASSEMBLEA DEI SOCI 1) L’Assemblea è costituita da tutti i soci dell’Assemblea e ne è l’organo consultivo e deliberativo. 2) Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso in via ordinaria una volta l’anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. 3) La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. 4) In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. 5) Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 15 (modifiche allo statuto). Vale il principio una testa, un voto, per cui i singoli votano in rappresentanza di se stessi e per le Associazioni può votare il solo componente designato a rappresentare la sua Associazione nell’Ipri-Rete CCP. Alle Associazioni, in caso di impedimento del rappresentante designato, è concesso effettuare una delega scritta ad altro componente della stessa Associazione. La delega non è permessa ai soci Ipri- Rete CCP che sono singole persone. 6) L’Assemblea ha i seguenti compiti: - eleggere il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo Nazionale; - approvare il bilancio preventivo; - approvare il bilancio consuntivo; - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui all’art. 15; - stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci; - deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo. ART. 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE 1) Il Consiglio Direttivo Nazionale è eletto dall’Assemblea dei Soci ed è composto da almeno sette componenti compreso il Presidente, di cui non più di due eletti tra gli aderenti singoli. 2) Almeno il 75% del Consiglio Direttivo Nazionale è composto da rappresentanti delle Associazioni aderenti. 3) Chi è eletto nel Consiglio Direttivo Nazionale in rappresentanza di Associazioni, qualora decada per qualsiasi ragione o si dimetta, può essere sostituito entro 30 giorni con una nomina dell’Associazione che rappresenta. Trascorso il termine di 30 giorni il Consiglio Direttivo Nazionale pone all’o.d.g. della prima Assemblea utile dei soci l’elezione per la sua sostituzione. Se decade o si dimette un Consigliere espressione di singole persone aderenti verrà nominato al suo posto il primo dei non eletti. 4) Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. 5) Al Consiglio Direttivo Nazionale potranno assistere i componenti delle associazioni e persone aderenti in qualità di uditori, senza cioè diritto di intervento e di voto. 6) Il Consiglio Direttivo Nazionale ha i seguenti compiti: - fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione; - sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali; - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promovendone e coordinandone l’attività ed autorizzandone la spesa; - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci; - predisporre un verbale delle proprie riunioni da approvare alla prima successiva seduta utile per poi inviarlo entro 15 giorni a tutti i soci via posta elettronica; - ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità o urgenza. - approvare la costituzione delle sedi territoriali ( art.3). ART. 7 - PRESIDENTE 1) Il Presidente, che è anche Presidente dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo Nazionale, è eletto dall’Assemblea nel suo seno a maggioranza semplice dei voti dei presenti. 2) Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo art. 8 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 5 comma 3, e 6 comma 4. 3) Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo Nazionale. 4) In caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. 5) In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano. ART. 8 - GRATUITA’ DELLE CARICHE E LORO DURATA 1) Tutte le cariche sociali sono gratuite. Hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute. Esse hanno la durata di due anni e possono essere riconfermate. 2) Le sostituzioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio medesimo. I componenti che rappresentano singoli aderenti, venuti a mancare, verranno sostituiti dai primi dei non eletti per le cariche alle quali hanno concorso. ART. 9 - BILANCIO 1) Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo Nazionale, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che deciderà a maggioranza dei voti. 2) Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. 3) Il bilancio deve coincidere con l’anno solare. ART. 10 - SOCI 1) Sono soci dell’Associazione, sia le singole persone che le realtà associative, che sottoscrivono il presente Statuto e quelli che fanno richiesta. La domanda di ammissione deve essere corredata dallo Statuto, in caso di associazione richiedente e dal curriculum vitae in caso di singola persona. La domanda viene decisa in modo insindacabile dal Consiglio Direttivo Nazionale alla sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. 2) Nella domanda di ammissione l’aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione. L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo Nazionale. 3) I soci cessano di appartenere all’Associazione: - per dimissioni volontarie; - per non avere effettuato il versamento della quota associativa; - per morte; - per espulsione, per gravi motivi, deliberata dall’Assemblea. ART. 11 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI 1) I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare, di accedere alle cariche associative, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall’appartenenza all’Associazione. 2) I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, di pagare le quote sociali ed i contributi nell’ammontare fissato dall’Assemblea e di prestare il lavoro preventivamente concordato. ART. 12 - QUOTA SOCIALE 1) La quota associativa a carico dei soci è fissata dall’Assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o perdita delle qualità di socio. 2) I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea, ma non hanno diritto di voto, non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali, finchè non avranno regolarizzato la propria posizione. ART. 13 - RISORSE ECONOMICHE 1) L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da: - quote associative e contributi dei soci; - contributi di privati; - contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche; - contributi di organismi internazionali; - donazioni e lasciti testamentari; - rimborsi derivanti da convenzioni; - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale e agricola, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e, comunque, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo. 2) L'Associazione investirà l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali di cui all'art. 3 (tre) del presente statuto. 3) Eventuali fondi derivanti dall'attività associativa non devono essere depositati in Istituti di Credito coinvolti con transazioni relative al commercio o alla produzione di armi. Inoltre i fondi non devono essere utilizzati in forme di investimento a carattere speculativo. 4) Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente. ART. 14 - MODIFICHE ALLO STATUTO Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno il 30% dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con il voto favorevole dei 2/3 (se risultasse un decimale questo viene considerato all'unità intera superiore) dei soci presenti. ART. 15 - DURATA, ESTINZIONE E SCIOGLIMENTO 1) L’Associazione si estingue per deliberazione dell’Assemblea dei Soci, per il venire meno della pluralità dei soci o per qualsiasi altra causa che impedisca il raggiungimento dei fini statutari. 2) Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo viene deliberato con il voto favorevole di almeno 3/4 (se risultasse un decimale questo viene considerato all'unità intera superiore) degli associati. 3) Il patrimonio residuo verrà devoluto ad altra associazione o gruppo avente le medesime finalità di utilità sociale. ART. 16 - RINVIO ALLE NORME VIGENTI E AL REGOLAMENTO INTERNO Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e al Regolamento interno. Il Regolamento interno viene deliberato con voto a maggioranza semplice dei presenti e deve contenere anche le indicazioni relative al funzionamento della Segreteria Operativa e del Tesoriere se costituiti. |