Disposizioni per il riconoscimento dei congedi per la partecipazione a missioni organizzate nellambito dei Corpi Civili di Pace
ART. 1
1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati hanno diritto di fruire di aspettativa per la partecipazione a missioni organizzate nellambito dei Corpi Civili di Pace di cui al comma 2.
2. Il Corpo Civile di Pace è un servizio volontario, organizzato da enti o associazioni sulla base di progetti presentati al Comitato per la Difesa Civile Non Armata e Nonviolenta e approvati dallUfficio Nazionale per il Servizio Civile, ai sensi dellarticolo 11 della legge 8 luglio 1998, n. 230, finalizzato ad intervenire, anche con attività collegate o propedeutiche, in occasione di crisi o di conflitti, con azioni pianificate nonviolente che comprendono attività di formazione, prevenzione, monitoraggio, mediazione, interposizione e riconciliazione.
ART. 2
1. Il congedo di cui allarticolo 1 non può superare la durata di dodici mesi (o più?), continuativi o frazionati, nellarco dellintera vita lavorativa.
2. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione.
3. Il periodo di congedo è computato nellanzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità, alle mensilità aggiuntive, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto.
4. Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa, ai sensi dellarticolo 8 della legge 23 aprile 1981, n.155.
ART. 3
1. Agli oneri derivanti dallattuazione della presente legge, pari ad euro 200.000 a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nellunità previsionale di base di parte corrente Fondo Speciale dello stato di previsione del Ministero dellEconomia e delle Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero.
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