Statuto della Corte internazionale di giustizia
San Francisco 1945
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Articolo 1
La Corte Internazionale di Giustizia istituita dallo Statuto delle Nazioni Unite, come principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite, è costituita e funziona in conformità alle disposizioni del presente Statuto.
CAPITOLO I - ORGANIZZAZIONE DELLA CORTE
Articolo 2
La Corte è un corpo di giudici indipendenti, eletti senza riguardo alla loro nazionalità, tra persone di alta levatura morale, che posseggano i requisiti richiesti nei loro rispettivi paesi per la nomina alle più alte cariche giudiziarie, o siano giureconsulti di riconosciuta competenza nel campo del diritto internazionale.
Articolo 3
1. La Corte si compone di 15 membri, tra i quali non può essere compreso più di un cittadino di uno Stato determinato.
2. A tale effetto, colui che possa essere considerato come cittadino di più di uno Stato sarà considerato cittadino di quello Stato in cui ordinariamente eserciti i diritti civili e politici.
Articolo 4
1. I membri della Corte sono eletti dall'Assemblea Generale e dal Consiglio di Sicurezza su una lista di persone designate dai gruppi nazionali della Corte Permanente di Arbitrato, in conformità alle disposizioni che seguono.
2. Qualora si tratti di Membri delle Nazioni Unite non rappresentati nella Corte Permanente di Arbitrato, i candidati sono designati da gruppi nazionali, nominati a tale effetto dai loro Governi secondo le stesse modalità prescritte per i Membri della Corte Permanente di Arbitrato nell'articolo 44 della Convenzione dell'Aja 1907 per il regolamento pacifico delle controversie internazionali.
3. Le condizioni alle quali uno Stato, che abbia aderito al presente Statuto ma non sia Membro delle Nazioni Unite, può partecipare all'elezione dei Membri della Corte, sono stabilite, in mancanza di un accordo speciale, dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.
Articolo 5
1. Almeno tre mesi prima della data dell'elezione, il Segretario Generale delle Nazioni Unite invita per iscritto i membri della Corte Permanente di Arbitrato appartenenti a Stati che abbiano aderito al presente Statuto ed i membri di gruppi designati in base all'articolo 4, paragrafo 2, a provvedere, entro un termine determinato, per gruppi nazionali, alla designazione di persone che siano in condizioni di assumere le funzioni di membro della Corte.
2. Nessun gruppo può designare più di quattro persone, di cui non più di due possono essere della sua nazionalità. In nessun caso il numero dei candidati designati da un gruppo può superare il doppio del numero di posti da coprire.
Articolo 6
Prima di procedere a tali designazioni, si raccomanda ad ogni gruppo nazionale di consultare la propria Corte suprema di giustizia, le facoltà e scuole giuridiche, le accademie nazionali e le sezioni nazionali di accademie internazionali dedicate agli studi giuridici.
Articolo 7
1. Il Segretario Generale compila una lista in ordine alfabetico di tutte le persone così designate. Solo queste persone sono eleggibili, salvo il caso previsto dall'articolo 12, paragrafo 2.
2. Il Segretario Generale comunica tale lista all'Assemblea Generale ed al Consiglio di Sicurezza.
Articolo 8
L'Assemblea Generale ed il Consiglio di Sicurezza procedono, l'una indipendentemente dall'altro, all'elezione dei membri della Corte.
Articolo 9
In ogni elezione, gli elettori devono curare non solo che le persone da eleggere posseggano individualmente i requisiti richiesti, ma anche che nel collegio nel suo complesso sia assicurata la rappresentanza delle principali forme di civiltà e dei principali sistemi giuridici del mondo.
Articolo 10
1. Sono considerati eletti quei candidati che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti nell'Assemblea Generale e nel Consiglio di Sicurezza.
2. Il voto nel Consiglio di Sicurezza, sia per la elezione di giudici che per la nomina di membri della commissione prevista dall'articolo 12, non comporta alcuna distinzione tra membri permanenti e membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza.
3. Nel caso che più cittadini del medesimo Stato ottengano la maggioranza assoluta dei voti tanto nell'Assemblea Generale quanto nel Consiglio di Sicurezza, si considera eletto soltanto il più anziano.
Articolo 11
Se, dopo la prima seduta tenuta per la elezione, rimangono ancora da coprire uno o più seggi, si procede ad una seconda e, se necessario, ad una terza seduta.
Articolo 12
1. Se, dopo la terza seduta, rimangono ancora scoperti uno o più seggi, può essere costituita in qualsiasi momento, su richiesta dell'Assemblea Generale o del Consiglio di Sicurezza, una commissione mista di sei membri, nominati tre dall'Assemblea Generale e tre dal Consiglio di Sicurezza, con il compito di scegliere a maggioranza assoluta di voti, un nome per ogni seggio ancora vacante, da presentare all'adozione separata dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Sicurezza.
2. Se la commissione mista si accorda all'unanimità su una persona che possegga le qualità richieste, essa può includere nella propria lista tale persona, anche se questa non fosse stata inclusa nella lista di cui all'articolo 7.
3. Se la commissione mista constata di non poter riuscire ad assicurare l'elezione, i membri della Corte già eletti procedono, entro un termine fissato dal Consiglio di Sicurezza, a coprire i seggi vacanti mediante scelta tra quei candidati che abbiano ottenuto voti o nell'Assemblea Generale o nel Consiglio di Sicurezza.
4. In caso di parità di voti tra i giudici, decide il voto del più anziano.
Articolo 13
1. I Membri della Corte sono eletti per nove anno e sono rieleggibili; tuttavia, per quanto riguarda i giudici eletti alla prima elezione, le funzioni di cinque giudici scadranno al termine di tre anni e quelle di altri cinque giudici al termine di sei anni.
2. I giudici, le cui funzioni devono scadere al termine dei periodi iniziali summenzionati di tre e di sei anni, sono estratti a sorte dal Segretario Generale immediatamente dopo l'espletamento della prima elezione.
3. I Membri della Corte restano in funzione fino a che i loro posti non siano stati ricoperti. Anche dopo la loro sostituzione, essi prendono parte alla trattazione dei processi che abbiano iniziato, fino alla loro conclusione.
4. In caso di dimissioni di un Membro della Corte, le dimissioni stesse devono essere indirizzate al Presidente della Corte che le trasmette al Segretario Generale. Quest'ultima notificazione produce la vacanza del seggio.
Articolo 14
Alla copertura dei posti vacanti si provvede con lo stesso sistema stabilito per la prima elezione, con riserva della disposizione seguente: entro un mese dal verificarsi della vacanza, il Segretario Generale provvede a diramare gli inviti previsti dall'articolo 5 e la data dell'elezione è fissata dal Consiglio di Sicurezza.
Articolo 15
Un Membro della Corte, eletto in sostituzione di un Membro che non abbia compiuto il periodo delle sue funzioni, rimane in carica fino alla scadenza del periodo del suo predecessore.
Articolo 16
1. I Membri della Corte non possono esercitare alcuna funzione politica od amministrativa, né dedicarsi ad alcun'altra occupazione di natura professionale.
2. In caso di dubbio a questo riguardo, la Corte decide.
Articolo 17
1. I Membri della Corte non possono esercitare le funzioni di agente, consulente od avvocato in alcuna controversia.
2. Essi non possono partecipare alla decisione di alcuna controversia alla quale abbiano precedentemente preso parte in qualità di agenti, consulenti od avvocati di una delle parti, oppure di membri di una corte nazionale od internazionale, o di una commissione d'inchiesta, o in qualsiasi altra veste.
3. In caso di dubbio a questo riguardo, la Corte decide.
Articolo 18
1. I Membri della Corte non possono esser rimossi dalle loro funzioni a meno che, a giudizio unanime dei Membri essi abbiano cessato di adempiere alle condizioni richieste.
2. In tale caso, il Cancelliere ne dà comunicazione al Segretario Generale.
3. Tale comunicazione produce la vacanza del seggio.
Articolo 19
I Membri della Corte godono, nell'esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunità diplomatiche.
Articolo 20
Ogni Membro della Corte, prima di entrare in funzione, deve fare in udienza pubblica una dichiarazione solenne di esercitare le sue attribuzioni in modo imparziale e coscienzioso.
Articolo 21
1. La Corte elegge il suo Presidente e il suo Vice Presidente per un periodo di tre anni; essi sono rieleggibili.
2. La Corte nomina il proprio Cancelliere e può procedere alla nomina degli altri funzionari che siano necessari.
Articolo 22
1. La sede della Corte è stabilita all'Aja. La Corte può tuttavia sedere ed esercitare le sue funzioni altrove, qualora lo ritenga opportuno.
2. Il Presidente ed il Cancelliere risiedono nella sede della Corte.
Articolo 23
1. La Corte resta in sessione in permanenza, salvo che nel periodo delle ferie giudiziarie, le cui date e la cui durata sono fissate dalla Corte.
2. I Membri della Corte hanno diritto a congedi periodici, le cui date e la cui durata sono fissate dalla Corte, tenuto conto della distanza fra l'Aja e la dimora personale di ciascun giudice.
3. I Membri della Corte hanno l'obbligo di tenersi permanentemente a disposizione della Corte, a meno che non si trovino in congedo o non siano impediti da malattia od altre ragioni gravi debitamente giustificate al Presidente.
Articolo 24
1. Se, per una ragione speciale, un Membro della Corte ritiene di non dover partecipare alla decisione di una determinata controversia egli ne deve informare il Presidente.
2. Se il Presidente ritiene che, per una ragione speciale, uno dei Membri della Corte non debba partecipare alla decisione di una determinata controversia, deve dargliene notizia.
3. Se, in simili casi, il Presidente ed il Membro della Corte sono in disaccordo, la questione è decisa dalla Corte.
Articolo 25
1. La Corte esercita le sue funzioni in adunanza plenaria, tranne che nei casi in cui il presente Statuto disponga altrimenti.
2. Il Regolamento della Corte può disporre che sia concesso ad uno o più giudici, a seconda delle circostanze ed a rotazione, di essere dispensati dal partecipare alle sedute, a condizione che il numero dei giudici disponibili per costituire la Corte non risulti ridotto a meno di undici.
3. Un quorum di nove giudici è sufficiente per costituire la Corte.
Articolo 26
1. La Corte può costituire in qualsiasi momento una o più sezioni composte di almeno tre giudici secondo quanto essa decida, per trattare particolari categorie di controversie: per esempio, controversie in materia di lavoro e controversie concernenti il transito e le comunicazioni.
2. La Corte può in qualsiasi momento costituire una sezione per trattare una controversia determinata. Il numero dei giudici di tale sezione è deciso dalla Corte con l'assenso delle parti.
3. Le controversie sono esaminate e decise dalle sezioni previste dal presente articolo, qualora le parti ne facciano richiesta.
Articolo 27
Una decisione emessa da una delle sezioni previste dagli articolo 26 e 29 è considerata come resa dalla Corte.
Articolo 28
Le sezioni previste dagli articoli 26 e 29 possono, con il consenso delle parti, sedere ed esercitare le loro funzioni in località diversa dall'Aja.
Articolo 29
Al fine di un rapido espletamento dei processi, la Corte costituisce ogni anno una sezione composta di cinque giudici, per decidere con procedimento sommario, quando le parti lo domandino. Inoltre, due giudici saranno designati per sostituire i giudici che si trovino nell'impossibilità di partecipare alle sedute.
Articolo 30
1. La Corte stabilisce il Regolamento per l'esercizio delle sue funzioni. In particolare stabilisce le proprie norme di procedura.
2. Il Regolamento della Corte può prevedere che degli assessori risiedano nella Corte o in una delle sue sezioni, senza diritto di voto.
Articolo 31
1. I giudici della nazionalità di ciascuna delle parti conservano il diritto di partecipare alla trattazione del processo di cui la Corte è investita.
2. Se il collegio giudicante comprende un giudice della nazionalità di una delle parti, ogni altra parte ha la facoltà di scegliere una persona che vi partecipi come giudice. Tale persona sarà scelta di preferenza tra le persone che siano state designate quali candidati a norma degli articoli 4 e 5.
3. Se il Collegio giudicante non comprende alcun giudice della nazionalità delle parti, ognuna di queste può procedere alla scelta di un giudice a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano al caso previsto dagli articoli 26 e 29. In simili casi il Presidente richiede ad uno, o, se necessario, a due dei Membri della Corte che compongono la sezione, di cedere il posto ai Membri della Corte della nazionalità delle parti interessate e, se questi manchino o non possano essere presenti, ai giudici appositamente scelti dalle parti.
5. Qualora più parti facciano causa comune, esse devono considerarsi, ai fini delle precedenti disposizioni, come costituenti una sola parte. In caso di dubbio riguardo a questo punto, la Corte decide.
6. I giudici scelti a termini dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo devono adempiere alle condizioni richieste dagli articoli 2, 17 (paragrafo 2), 20 e 24 del presente Statuto. Essi prendono parte alla decisione in condizioni di parità con i loro colleghi.
Articolo 32
1. Ogni Membro della Corte percepisce uno stipendio annuale.
2. Il Presidente riceve un assegno annuo speciale.
3. Il Vice Presidente riceve un assegno annuo speciale per ogni giorno in cui eserciti le funzioni di Presidente.
4. I giudici non Membri della Corte, scelti a norma dell'articolo 31, ricevono un'indennità per ogni giorno in cui esercitano le loro funzioni.
5. Tali stipendi, assegni ed indennità sono stabiliti dall'Assemblea Generale. Essi non possono subire diminuzioni nel periodo di durata delle funzioni.
6. Lo stipendio del Cancelliere è fissato dall'Assemblea Generale su proposta della Corte.
7. Un regolamento adottato dall'Assemblea Generale stabilisce le condizioni alle quali sono concesse pensioni di riposo ai Membri della Corte e al Cancelliere, e le condizioni in base alle quali i Membri della Corte ed il Cancelliere ottengono il rimborso delle loro spese di viaggio.
8. Gli stipendi, gli assegni e le indennità sopraindicati saranno esenti da ogni imposta.
Articolo 33
Le spese della Corte sono sostenute dalle Nazioni Unite nel modo stabilito dall'Assemblea Generale.
CAPITOLO II - COMPETENZA DELLA CORTE
Articolo 34
1. Solo gli Stati possono essere parti nei processi davanti alla Corte.
2. La Corte, nei limiti del suo Regolamento ed alle condizioni da esso stabilite, può richiedere ad organizzazioni pubbliche internazionali informazioni concernenti le controversie di cui essa sia investita, e può ricevere altresì simili informazioni presentate dalle dette organizzazioni di loro iniziativa.
3. Quando sia in discussione, in una controversia davanti alla Corte, l'interpretazione dell'atto costitutivo di una organizzazione internazionale pubblica o di una convenzione internazionale stipulata in base ad esso, il Cancelliere dà notizia all'organizzazione internazionale pubblica interessata e comunica ad essa copia di tutti gli atti del procedimento scritto.
Articolo 35
1. La Corte è aperta agli Stati aderenti al presente Statuto.
2. Le condizioni alle quali la Corte è aperta agli altri Stati sono determinate, con riserva delle speciali disposizioni contenute nei trattati in vigore, dal Consiglio di Sicurezza, ma in nessun casi tali condizioni possono porre le parti in posizione di ineguaglianza davanti alla Corte.
3. Se uno Stato non Membro delle Nazioni Unite è parte in una controversia la Corte stabilisce la misura nella quale tale Stato deve contribuire alle spese della Corte. Questa disposizione non si applica nel caso che lo Stato stesso contribuisca già alle spese della Corte.
Articolo 36
1. La competenza della Corte si estende a tutte le controversie che le parti sottopongano ad essa ed a tutti i casi specialmente previsti dallo Statuto delle Nazioni Unite o dai trattati e dalle convenzioni in vigore.
2. Gli Stati aderenti al presente Statuto possono in ogni momento dichiarare di riconoscere come obbligatoria ipso facto e senza speciale convenzione, nei rapporti con qualsiasi altro Stato che accetti la medesima obbligazione, la giurisdizione della Corte su tutte le controversie giuridiche concernenti:
a. l'interpretazione di un trattato; b. qualsiasi questione di diritto internazionale; c. l'esistenza di qualsiasi fatto che, se accertato, costituirebbe la violazione di un obbligo internazionale; d. la natura o la misura della riparazione dovuta per la violazione di un obbligo internazionale.
1. Le dichiarazioni di cui sopra possono essere fatte incondizionatamente o sotto condizione di reciprocità da parte di più Stati o di determinati Stati o per un periodo determinato.
2. Tali dichiarazioni sono depositate presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, che ne trasmette copia agli Stati aderenti al presente Statuto ed al Cancelliere della Corte.
3. Le dichiarazioni fatte in applicazione dell'articolo 36 dello Statuto della Corte Permanente di Giustizia Internazionale, e che siano tuttora in vigore, sono considerate, nei rapporti tra Stati aderenti al presente Statuto, come accettazioni della giurisdizione obbligatoria della Corte Internazionale di Giustizia per il periodo per il quale debbano ancora aver vigore, e in conformità alle loro clausole.
4. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, la Corte decide.
Articolo 37
Quando un trattato od una convenzione vigente prevede il deferimento di una questione ad un tribunale da istituirsi dalla Società delle Nazioni, od alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale, la questione, se riguarda Stati aderenti al presente Statuto, è deferita alla Corte Internazionale di Giustizia.
Articolo 38
1. La Corte, la cui funzione è di decidere in base al diritto internazionale le controversie che le sono sottoposte, applica:
a. le convenzioni internazionali sia generali che particolari, che stabiliscono norme espressamente riconosciute dagli Stati in lite; b. la consuetudine internazionale, come prova di una pratica generale accettata come diritto; c. i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili; d. con riserva delle disposizioni dell'articolo 59, le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più qualificati delle varie nazioni come mezzi sussidiari per la determinazione delle norme giuridiche.
1. Questa disposizione non pregiudica il potere della Corte di decidere una controversia ex aequo et bono qualora le parti non siano d'accordo.
CAPITOLO III - PROCEDURA
Articolo 39
1. Le lingue ufficiali della Corte sono il francese e l'inglese. Se le parti convengono che il processo si svolga in francese, la sentenza è emessa in francese. Se le parti convengono che il processo si svolga in inglese, la sentenza è emessa in inglese.
2. In mancanza di un accordo circa la lingua da impiegare, ogni parte può, nella sua difesa orale, usare quella delle due lingue che preferisca: la sentenza della Corte è emessa in francese ed in inglese. In questo caso la Corte decide al tempo stesso quale dei due testi faccia fede.
3. La Corte, a richiesta di una parte, autorizza la detta parte a servirsi di una lingua diversa dal francese e dall'inglese.
Articolo 40
1. Le controversie sono portate davanti alla Corte, a seconda dei casi o mediante notificazione del compromesso o mediante istanza scritta, indirizzata al Cancelliere. In entrambi i casi devono essere indicati l'oggetto della controversia e le parti.
2. Il Cancelliere dà immediatamente comunicazione dell'istanza a tutti gli interessati.
3. Egli ne informa anche i Membri delle Nazioni Unite per il tramite del Segretario Generale, e così pure gli altri Stati che abbiano diritto di comparire davanti alla Corte.
Articolo 41
1. La Corte ha potere di indicare, ove ritenga che le circostanze lo richiedano, le misure cautelari che debbono essere prese a salvaguardia dei diritti rispettivi di ciascuna parte.
2. In attesa della decisione definitiva, notizia immediata delle misure così proposte deve essere data alle parti ed al Consiglio di Sicurezza.
Articolo 42
1. Le parti sono rappresentate da agenti.
2. Esse possono farsi assistere davanti alla Corte da consulenti e da avvocati.
3. Gli agenti, i consulenti e gli avvocati delle parti davanti alla Corte godono dei privilegi e delle immunità necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni.
Articolo 43
1. Il procedimento comprende due fasi: scritta ed orale.
2. Il procedimento scritto consiste nella comunicazione alla Corte ed alle parti di memorie, contromemorie e, se necessario, di repliche, come pure di tutte le carte e di tutti i documenti probatori.
3. La comunicazione è fatta per il tramite del Cancelliere, nell'ordine e nei termini fissati dalla Corte.
4. Copia autenticata di ogni documento prodotto da una parte deve essere comunicata all'altra parte.
5. Il procedimento orale consiste nell'audizione da parte della Corte di testimoni, esperti, agenti, consulenti ed avvocati.
Articolo 44
Per l'esecuzione di qualunque notificazione a persone che non siano gli agenti, i consulenti e gli avvocati, la Corte si rivolge direttamente al Governo dello Stato nel cui territorio la notificazione debba essere eseguita. La stessa disposizione si applica quando si debba provvedere a raccogliere prove sul luogo.
Articolo 45
Le udienze sono dirette dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente; qualora entrambi siano impediti, presiede il più anziano dei giudici presenti.
Articolo 46
Le udienze della Corte sono pubbliche, a meno che la Corte non decida altrimenti o che le parti non richiedano che il pubblico non sia ammesso.
Articolo 47
1. Di ogni udienza è redatto un verbale, firmato dal Cancelliere e dal Presidente.
2. Solo questo verbale fa fede.
Articolo 48
La Corte emette ordinanze per lo svolgimento del processo, decide la forma ed i termini in cui ognuna delle parti deve presentare le sue conclusioni finali, e prende tutte le disposizioni riguardanti l'espletamento delle prove.
Articolo 49
La Corte anche prima dell'inizio della discussione, può richiedere agli agenti di produrre qualsiasi documento o di fornire qualsiasi spiegazione. Di ogni rifiuto è preso formalmente atto.
Articolo 50
La Corte, in qualunque momento, può affidare ad un individuo, corpo, ufficio, commissione od organo di sua scelta, il compito di eseguire un'inchiesta o di fare una perizia.
Articolo 51
Durante le udienze, le domande sono rivolte ai testimoni ed agli esperti nelle condizioni stabilite dalla Corte nelle norme di procedura di cui all'articolo 30.
Articolo 52
Dopo aver assunto le prove e le testimonianze entro i termini stabiliti, la Corte può rifiutare di accettare qualsiasi altra prova orale o scritta che una delle parti voglia presentare, a meno che non vi sia il consenso dell'altra parte.
Articolo 53
1. Se una delle parti non compare davanti alla Corte, o non provvede a difendere la sua causa, l'altra parte può chiedere alla Corte di decidere in favore delle sue domande.
2. Prima di far ciò, la Corte deve accettare, non solo che essa sia competente a norma degli articoli 36 e 37 ma anche che le domande siano fondate in fatto ed in diritto.
Articolo 54
1. Quando gli agenti, i consulenti e gli avvocati abbiano completato, sotto il controllo della Corte, l'esposizione delle loro tesi, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
2. La Corte si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
3. Le deliberazioni della Corte sono e rimangono segrete.
Articolo 55
1. Le decisioni della Corte sono prese a maggioranza dei giudici presenti.
2. In caso di parità di voti, decide il voto del Presidente o del giudice che lo sostituisca.
Articolo 56
1. La sentenza espone i motivi sui quali è fondata.
2. Essa menziona i nomi dei giudici che hanno preso parte alla decisione.
Articolo 57
Se la sentenza non esprime in tutto od in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice ha diritto di unirvi la sua opinione individuale.
Articolo 58
La sentenza è firmata dal Presidente e dal Cancelliere. Essa è letta in udienza pubblica di cui siano stati debitamente prevenuti gli agenti.
Articolo 59
La decisione della Corte non ha valore obbligatorio che fra le parti in lite e riguardo alla controversia decisa.
Articolo 60
La sentenza è definitiva e senza appello. In caso di contestazione sul significato e la portata della sentenza, spetta alla Corte di interpretarla a richiesta di una delle parti.
Articolo 61
1. Un'istanza di revisione di una sentenza può essere presentata alla Corte solo quando sia fondata sulla scoperta di un fatto di natura tale da costituire un elemento decisivo e che, al momento dell'emanazione della sentenza, fosse ignorato dalla Corte come pure dalla parte che chiede la revisione, sempreché l'ignoranza da parte di quest'ultima non fosse da attribuire a negligenza.
2. Il procedimento di revisione è aperto da una sentenza della Corte che constati espressamente l'esistenza del fatto nuovo, riconosca che esso ha i caratteri per dare luogo alla revisione, e dichiari perciò ricevibile la domanda.
3. La Corte può chiedere che si ottemperi preventivamente alle disposizioni della sentenza, prima di dar inizio al procedimento di revisione.
4. La domanda di revisione deve essere presentata al più tardi entro sei mesi dalla scoperta del fatto nuovo.
5. Nessuna domanda di revisione può essere presentata dopo trascorsi dieci anni dalla data della sentenza.
Articolo 62
1. Se uno Stato ritiene di aver un interesse di natura giuridica che possa essere pregiudicato dalla decisione di una controversia, esso può presentare alla Corte una istanza per poter intervenire.
2. Spetta alla Corte decidere su tale istanza.
Articolo 63
1. Quando sia in discussione l'interpretazione di una convenzione di cui siano parte altri Stati oltre a quelli in causa il Cancelliere ne dà immediata notizia ad essi.
2. Ciascuno degli Stati ai quali sia stata fatta tale notifica ha il diritto di intervenire nel processo, e, se fa uso di tale diritto, l'interpretazione data dalla sentenza è del pari obbligatoria anche per esso.
Articolo 64
Salvo diversa disposizione della Corte, ogni parte sostiene le proprie spese.
CAPITOLO IV - PARERI CONSULTIVI
Articolo 65
1. La Corte può dare un parere consultivo su qualsiasi questione giuridica a richiesta di qualsiasi organo od ente a ciò autorizzato a norma dello Statuto delle Nazioni Unite.
2. Le questioni sulle quali si richiede il parere consultivo della Corte devono essere presentate alla Corte a mezzo di istanza scritta contenente una formulazione precisa della questione sulla quale è richiesto il parere ed accompagnata da tutti i documenti utili per illustrare la questione.
Articolo 66
1. Il Cancelliere dà immediata comunicazione della richiesta di un parere consultivo a tutti gli Stati che abbiano il diritto di comparire davanti alla Corte.
2. Il Cancelliere informa inoltre, per mezzo di una speciale e diretta comunicazione, ogni Stato avente diritto di comparire davanti alla Corte ed ogni organizzazione internazionale che la Corte (o, se questa non fosse riunita, il Presidente), consideri in condizione di fornire informazioni sulla questione che la Corte è disposta a ricevere, entro un termine da stabilirsi dal Presidente, dichiarazioni scritte, o ad udire, in una pubblica udienza da tenersi all'uopo, dichiarazioni orali sulla questione.
3. Se uno di tali Stati, che non avesse ricevuto la speciale comunicazione prevista al paragrafo 2 di questo articolo, esprime il desiderio di sottoporre una dichiarazione scritta o di essere udito, la Corte decide.
4. Gli Stati e le organizzazioni che abbiano presentato dichiarazioni scritte od orali, od entrambe, hanno la facoltà di discutere le dichiarazioni fatte da altri Stati od organizzazioni nella forma, nella misura ed entro i termini che la Corte o, se essa non fosse riunita, il Presidente, stabiliscano per ogni caso particolare. A tal fine, il Cancelliere comunica tempestivamente tali dichiarazioni scritte agli Stati ed alle organizzazioni che ne abbiano parimenti presentate.
Articolo 67
La Corte emette i suoi pareri consultivi in pubblica udienza, dopo che ne sia stata data notizia al Segretario Generale ed ai rappresentanti dei Membri delle Nazioni Unite, degli altri Stati e delle organizzazioni internazionali direttamente interessate.
Articolo 68
Nell'esercizio delle sue funzioni consultive la Corte si ispira alle disposizioni del presente Statuto che si applicano in materia contenziosa, nella misura in cui essa le ritenga applicabili.
CAPITOLO V - EMENDAMENTI
Articolo 69
Gli emendamenti al presente Statuto saranno effettuati secondo la stessa procedura prevista dallo Statuto delle Nazioni Unite per i relativi emendamenti, salve tuttavia quelle disposizioni che l'Assemblea Generale stabilisce, su proposta del Consiglio di Sicurezza, circa la partecipazione di quegli Stati che siano aderenti al presente Statuto ma non siano Membri delle Nazioni Unite.
Articolo 70
La Corte ha la facoltà di proporre gli emendamenti al presente Statuto che essa ritenga necessari, mediante comunicazione scritta al Segretario Generale, perché siano presi in considerazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 69.
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